Sanzione ridotta e interessi legali per un’imposta pagata in ritardo, con le regole dal 2024
Ravvedimento = imposta + sanzione ridotta + interessi legali. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione è lo 0,083% al giorno fino a 15 giorni, l’1,25% fino a 30, l’1,389% fino a 90, il 3,125% entro la dichiarazione o un anno e il 3,571% oltre. Esempio: 1.000 € pagati con 10 giorni di ritardo = 8,33 € di sanzione e 0,44 € di interessi.
Con il ravvedimento operoso, per le violazioni dal 1° settembre 2024, un versamento di 1.000 € fatto con 30 giorni di ritardo costa 12,50 € di sanzione (1,25% dell’imposta) più gli interessi legali all’1,6% annuo. La sanzione ridotta è lo 0,083% al giorno fino a 15 giorni, l’1,25% fino a 30, l’1,389% fino a 90, il 3,125% entro il termine della dichiarazione o un anno e il 3,571% oltre.
Il ravvedimento vale finché l’Agenzia non ha notificato un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità. Imposta, sanzione e interessi si versano insieme con l’F24, ciascuno con il proprio codice tributo. Per IMU e tributi locali controlla il regolamento del Comune.
| Giorni di ritardo | Dal 1/9/2024 (%) | Sanzione su 1.000 € (€) | Fino al 31/8/2024 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 giorno | 0,083 | 0,83 | 0,1 |
| 5 giorni | 0,417 | 4,17 | 0,5 |
| 10 giorni | 0,833 | 8,33 | 1 |
| 15 giorni | 1,25 | 12,50 | 1,5 |
| 20 giorni | 1,25 | 12,50 | 1,5 |
| 30 giorni | 1,25 | 12,50 | 1,5 |
| 45 giorni | 1,389 | 13,89 | 1,667 |
| 60 giorni | 1,389 | 13,89 | 1,667 |
| 90 giorni | 1,389 | 13,89 | 1,667 |
| 120 giorni | 3,125 | 31,25 | 3,75 |
| 180 giorni | 3,125 | 31,25 | 3,75 |
| 365 giorni | 3,125 | 31,25 | 3,75 |
Si somma l’imposta non versata, una sanzione ridotta e gli interessi legali. La sanzione è una frazione di quella piena che cresce con il ritardo: un decimo nel primo mese, un nono fino a novanta giorni, un ottavo entro il termine della dichiarazione o un anno e un settimo oltre. Gli interessi si contano giorno per giorno al tasso legale.
Dipende dai giorni di ritardo. Per le violazioni dal settembre del duemilaventiquattro, pagando entro un mese la sanzione resta sotto l’uno virgola trenta per cento dell’imposta, entro novanta giorni sotto l’uno virgola quaranta, entro l’anno poco più del tre per cento. A questo si aggiungono gli interessi legali, di solito pochi euro.
Entro trenta giorni dalla scadenza la sanzione piena, già dimezzata per i ritardi brevi, si riduce a un decimo. Nei primi quindici giorni si paga inoltre solo un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, quindi il costo cresce giorno per giorno fino a raggiungere la quota fissa del primo mese.
Oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione, o oltre un anno per i tributi senza dichiarazione, la sanzione piena si riduce a un settimo. Per le violazioni più vecchie, commesse prima del settembre duemilaventiquattro, dopo due anni la riduzione scende a un sesto di una sanzione piena più alta.
Chi non ha pagato un’imposta alla scadenza può mettersi in regola da solo con il ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo 472/1997), purché l’Agenzia delle Entrate non gli abbia già notificato un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità. Si versano tre importi: l’imposta dovuta, una sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal giorno dopo la scadenza fino al giorno del pagamento.
La sanzione ridotta è una frazione della sanzione piena per omesso versamento, che dipende dalla data della violazione. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (decreto legislativo 87/2024) la sanzione piena è del 25%, ridotta alla metà (12,5%) se il ritardo non supera 90 giorni e ancora a un quindicesimo per ogni giorno se non supera 15 giorni. Per le violazioni precedenti la sanzione piena era del 30%, con il 15% entro 90 giorni.
| Ritardo nel pagamento | Violazioni dal 1° settembre 2024 | Violazioni fino al 31 agosto 2024 |
|---|---|---|
| Fino a 15 giorni (ogni giorno) | 0,0833% | 0,1% |
| Da 16 a 30 giorni | 1,25% (1/10 di 12,5%) | 1,5% (1/10 di 15%) |
| Da 31 a 90 giorni | 1,39% (1/9 di 12,5%) | 1,67% (1/9 di 15%) |
| Entro il termine della dichiarazione dell’anno o entro un anno | 3,125% (1/8 di 25%) | 3,75% (1/8 di 30%) |
| Oltre | 3,57% (1/7 di 25%) | 4,29% entro la dichiarazione dell’anno dopo o due anni (1/7), poi 5% (1/6) |
Per IRPEF, IRES, IRAP e cedolare secca il termine per la riduzione a 1/8 è la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: per un saldo non versato a giugno 2026 è il 31 ottobre 2027, che slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo. Per l’IVA è il 30 aprile dell’anno dopo; per i tributi senza dichiarazione annuale vale un anno dalla scadenza.
Gli interessi si calcolano come imposta × tasso legale × giorni ÷ 365; il tasso legale è l’1,6% dal 1° gennaio 2026 e il 2% nel 2025, e se il ritardo attraversa più anni ogni periodo usa il suo tasso. Imposta, sanzione e interessi si versano con il modello F24, ciascuno con il proprio codice tributo. Se il pagamento copre solo una parte dell’imposta, il ravvedimento vale per la parte versata con sanzione e interessi.
Per l’IMU e gli altri tributi locali il Comune può prevedere nel proprio regolamento termini diversi per la riduzione a 1/8, per esempio il 30 giugno dell’anno successivo, termine della dichiarazione IMU: in caso di dubbio conviene verificare prima di pagare.